Quanto vale il tuo immobile?
L’agenzia immobiliare SPAZIOCASA, grazie alla sua esperienza e professionalità, può fornirti un aiuto prezioso ed una consulenza immobiliare fondamentale per la stima dell’immobile oggetto di compravendita.
Cose da sapere quando si chiede la valutazione di un immobile:
Verificare sempre l’abilitazione professionale dell’agente immobiliare prima di chiedere una perizia.
L’agenzia offre una perizia professionale per una stima dell’immobile, ovvero un rapporto estimativo finalizzato a verificare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene immobiliare, incluse la conformità urbanistico-edilizia, catastale ed impiantistica.
E’ sempre bene rivolgersi ai professionisti in quanto l’acquisto di un immobile ad un prezzo troppo alto (oppure troppo basso nel caso di vendita) arreca un danno patrimoniale certo anche in presenza di una piena linearità delle procedure formali di natura legale e fiscale. Una stima dell’immobile troppo bassa (o troppo alta) rispetto al prezzo di mercato può arrecare un danno patrimoniale al venditore in quanto, nel primo caso, realizzerà un minusvalore rispetto al prezzo corrente; nel secondo caso la dilatazione dei tempi di vendita potrebbe arrecare parimenti un danno patrimoniale diretto o indiretto.
La documentazione nella compravendita
Quali sono i principali documenti che devono essere sempre correlati ad una vendita immobiliare?
Titolo di proprietà o provenienza
Un immobile può pervenire per successione a causa di morte, per provvedimento giudiziale, per atto notarile (vendita, donazione, divisione…). Il venditore deve produrre il titolo che attesta la sua proprietà. I dati riportati nel titolo di provenienza potrebbero nel frattempo essere cambiati: il notaio incaricato della stipula dell’atto di vendita controllerà l’effettiva proprietà del venditore e l’assenza di formalità pregiudizievoli.
Aspetti urbanistici
E’ assolutamente necessario fare molta attenzione anche alla documentazione urbanistica. E’ un aspetto molto importante che può pregiudicare la libera commercializzazione del bene. Se la costruzione risulta iniziata successivamente al 1° settembre 1967, nell’atto di vendita si dovranno menzionare gli estremi di tutti i provvedimenti autorizzativi comunali (licenze edilizie, concessioni ad edificare, varianti, permessi di costruire, DIA), nonché gli estremi di eventuali domande di condono e di concessioni edilizie in sanatoria. Rimane comunque in capo al venditore l’onere di dimostrare la conformità urbanistica dell’immobile a detti provvedimenti. Non bisogna dimenticare infine di farsi esibire il conseguente “Certificato di Agibilità” (ex “Certificato di Abitabilità”) o il documento di autocertificazione del termine per la formazione del silenzio assenso protocollato dal Comune. Se l’immobile in oggetto ha come pertinenza uno o più terreni la cui superficie sia superiore a 5.000 metri quadrati, all’atto di vendita va allegato il relativo certificato di destinazione urbanistica da richiedersi al competente ufficio comunale.
Aspetti catastali
Altra documentazione altrettanto necessaria è quella catastale. Ogni unità immobiliare deve essere denunciata al Catasto (oggi Agenzia del Territorio). E’ un enorme archivio cartaceo e informatico dove sono catalogati ai fini fiscali e conservati tutti gli immobili costruiti sul territorio nazionale. Ogni capoluogo di provincia ha il suo Ufficio Distrettuale. Il documento principale che necessita è la cosiddetta scheda catastale, che altro non è che una riproduzione della planimetria dell’immobile in scala ridotta redatta da un tecnico abilitato e presentata agli uffici catastali, verificabile tramite una “visura” nella quale vengono riportati i dati (categoria, classe, consistenza, rendita) relativi all’unità immobiliare. Qualora si riscontrassero delle difformità tra la situazione di fatto e la planimetria catastale, occorrerà provvedere alla sua regolarizzazione mediante la presentazione di una denuncia di variazione.
Aspetti condominiali
Prima di acquistare un appartamento in un contesto condominiale bisogna accertarsi presso l’amministratore:
• se ci sono spese condominiali arretrate (l’acquirente è solidamente obbligato col venditore ai pagamenti dell’anno in corso e dell’anno precedente);
• a quanto ammontano le spese annue di ordinaria amministrazione;
• se e quali lavori di manutenzione sono previsti o deliberati dall’assemblea condominiale (esempio: rifacimento tetto, facciate, androni e scale o altro) e rientranti nelle spese di straordinaria amministrazione; se ci fossero, è opportuno stabilire in capo a chi gravino tali spese;
• se ci sono limiti per il regolamento di condominio, ad esempio per il mutamento di destinazione d’uso di unità immobiliare (da abitazione ad ufficio).
Certificazioni di impianti
La dichiarazione di conformità è un documento o meglio un insieme di documenti con cui l’installatore di un impianto (elettrico, idro-termo-sanitario, radio-televisivo, ecc.) dichiara e certifica che questo è stato realizzato a regola d’arte. La dichiarazione di conformità contiene i dati dell’impianto e dei seguenti soggetti: responsabile tecnico, proprietario, committente. Fornisce inoltre informazioni sulla procedura di installazione, sulla tipologia di materiali impiegati, sulle norme seguite, sull’ubicazione dell’impianto. La dichiarazione di conformità, secondo la normativa attuale, si redige su un modello approvato dal Ministero del Lavoro ed è completata da una serie di allegati, alcuni dei quali obbligatori (pena la nullità della dichiarazione):
• il progetto (se l’immobile supera certi limiti dimensionali);
• lo schema di impianto (dove non c’è il progetto);
• la relazione tipologica (o elenco dei materiali);
• il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
A seguito dell’abrogazione dell’art. 13 del D.M. n. 37/2008, dal 25 giugno 2008 non esiste più un obbligo di allegazione della documentazione di conformità e neppure più un obbligo di regolamentazione contrattuale della garanzia dell’alienante riguardo alle conformità degli impianti; detta regolamentazione però rimane sicuramente opportuna.
Qualora gli impianti di un vecchio immobile non fossero a norma, o non esistessero, chi vende e chi compra, di comune accordo, possono comunque procedere alla compravendita dell’immobile nello stato di fatto.
Per evitare controversie successive, è opportuno in sede di contrattazione, disciplinare in capo a chi spetti la messa a norma degli impianti stessi.
Certificazione Energetica
La certificazione energetica è un certificato dal quale si può capire come è stato realizzato l’edificio dal punto di vista dell’isolamento della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire ad un risparmio energetico. In sostanza consiste in una valutazione dei requisiti energetici integrati di un immobile con conseguente certificazione e attribuzione di una certa classe energetica. E’ sempre interesse dell’acquirente di un immobile sapere quanto un determinato immobile consumi energia.